ACCESSO CIVICO
L'esercizio del diritto di accesso si concretizza attraverso la presentazione di tre differenti tipologie di richiesta in relazione al diverso interesse che si intende dimostrare e tutelare:
" accesso ai documenti e agli atti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);
" accesso civico a dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (cosiddetto accesso civico semplice);
" accesso civico a dati e documenti ulteriori (cosiddetto accesso civico generalizzato).
ACCESSO DOCUMENTALE (EX LEGGE 241/1990)
è il diritto riconosciuto ed esercitato da tutti i soggetti che dimostrano di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. È necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo oggetto della richiesta di accesso e uno specifico interesse che il soggetto richiedente deve dimostrare; non sono ammesse istanze di accesso agli atti e documenti amministrativi finalizzati ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE (Art. 5 c.1 D.Lgs 33/2013)
" l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, dati, informazioni soggetti alla pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", Ne deriva il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, come indicato all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Art. 5 c.2 D.lgs. 33/2013)
" chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso decreto.
L'esercizio del diritto di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
" all'Ufficio relazioni con il pubblico;
" ad altro ufficio indicato dall'ente.
REGISTRO DEGLI ACCESSI ANNO 2018
REGISTRO ACCESSI ANNO 2REGISTRO DEGLI ACCESSI ANNO 2020
REGISTRO ACCESSI ANNO 2021 1° SEMESTRE REGISTRO DEGLI ACCESSI LINEE GUIDA ANAC FOIA (DEL. 1309/2016)
Sempre in questa sezione viene pubblicato il registro degli accessi, aggiornato semestralmente, che contiene l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
Modulistica
Accesso Generalizzato Art. 5 C.2 DLgs 33/2013
Acceso Semplice Art. 5 c. 1 DLgs 33/2013
Accesso Documentale Legge 214/1990
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA TRASPARENZA:
Dr. Falchi Antonio Maria - Segretario Comunale reggente- @Mail protocollo@comune.mara.ss.it - Pec: protocollo@pec.comune.mara.ss.it