Durata dell'incarico
Ai sensi dell'art 7 della L.R. 91/94, il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati per una sola volta. I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dagli studenti e dai docenti vengono rinnovati contestualmente al rinnovo delle rispettive rappresentanze negli organismi di Governo degli Atenei.
Competenze del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 91/94, Compete al Consiglio di amministrazione l'adozione di tutti gli atti necessari alla gestione dell'Azienda ed all'erogazione dei servizi in aderenza alle norme della legge e alle direttive contenute nel Piano regionale.
2. In particolare, compete al Consiglio di amministrazione:
- l'adozione del regolamento organizzativo dell'Azienda di cui all'art. 5, comma 3;
- l'adozione della pianta organica del personale e relative variazioni;
- l'adozione dei piani e dei programmi di attività annuali in attuazione del Piano regionale;
- l'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- l'amministrazione del patrimonio a disposizione dell'Azienda;
- l'adozione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e relative tariffazioni;
- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- l'affidamento del Servizio di tesoreria;
- la nomina del vice presidente scelto tra i propri componenti.
Compensi
Ai sensi dell'art.11 della L.R. 91/94, al Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposte, a carico del bilancio dell'Azienda, le seguenti indennità al lordo delle ritenute di legge:
- al Presidente l'indennità mensile rapportata al 30% lordo dell'indennità da consigliere Regionale;
- ai componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, un'indennità di presenza di euro 113,00 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute.
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Al presidente ed ai componenti degli organi di cui sopra, che risiedono fuori del capoluogo del Comune sede dell'Azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza.