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Accesso civico generalizzato


Accesso civico

 

Con il Decreto legislativo recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione Pubblicita’ e Trasparenza correttivo della legge 190/2012 E del Dlgs 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, N. 124, in Materia di Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, è  stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente  quella che nei sistemi  anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque può accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l´obbligo dell´amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l´obbligo di pubblicazione e che l´amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Come presentare l’istanza

 

L’istanza deve essere presentata compilando l’apposita modulistica:

Modello_per_richiesta_accesso_civico 

Richiesta di Accesso Civico per l’omessa pubblicazione o pubblicazione parziale dei dati

 

E´ possibile presentare l’istanza attraverso una delle seguenti modalità:

Per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Praia a Mare Piazza Municipio 1 87028 Praia a Mare (CS)

Per via telematica (specificando nell’ oggetto "Richiesta di Accesso Civico"), al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo.praia@asmepec.it

Documentazione da allegare:

Documento d´identità in corso di validità del richiedente;

 

Procedura          

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e´ gratuito.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell´istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nel caso in cui nell’ istanza vengono individuati soggetti  contro interessati,  ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, della legge, bisogna  dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i  contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine,  la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Nei casi di diniego totale o parziale dell´accesso o di mancata risposta  il richiedente puo´ presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

L´accesso civico di cui all´articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: