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Segnalazioni di illecito, whistleblower


In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna.

 

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

• condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

• atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Come segnalare

Canali di segnalazione:

• interno (nell’ambito del contesto lavorativo);

• esterno (ANAC);

• divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

• denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Scelta del canale di segnalazione

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

Che cosa si può segnalare

La normativa è chiara nell’indicare la tutela dell’interesse della pubblica amministrazione come principio cardine dell’intero istituto. Il perseguimento di questo interesse primario comporta che vengano considerate segnalazioni legittime quelle relative a reati o anche mere irregolarità che contrastino con un interesse pubblico.

ANAC ritiene che rientrino tra i fatti segnalabili tutti i reati contro la pubblica amministrazione, i comportamenti impropri di un funzionario pubblico contrari all’interesse pubblico, illeciti civili, irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività di un ente. Sono ricompresi anche i tentativi di violazione, nonché le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti

 

Chi può segnalare

• I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1.2 D.Lgs. n.165/2001), tra cui gli enti pubblici non economici nazionali e regionali e le Autorità amministrative indipendenti;

• I dipendenti degli enti pubblici economici;

• I dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2359 CC), tra cui anche le società in house e le società quotate;

• I lavoratori e collaboratori di imprese private che prestano opere o servizi in favore della pubblica amministrazione.

 

Link canale interno per segnalazioni

https://comunedimara.whistleblowing.it/ 

Link canale esterno ANAC per segnalazioni

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing 

Atti

INFORMATIVA