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Concessione lotti orti sociali

Per “orto sociale” s’intende un appezzamento di terreno che il Comune concede in uso a fini sociali, su area comunale all’uopo destinata, ai soggetti, come in seguito individuati, che ne facciano richiesta, con l’obiettivo di favorirne un utilizzo a carattere di auto sostentamento, per permettere a fasce deboli della popolazione di affrontare difficoltà economiche ed incentivarne un uso  ricreativo ed aggregativo tra gruppi di cittadini.

L’orto sociale è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, frutti minori e fiori.

1.         Gli orti sociali vengono assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a)        essere cittadini/e maggiorenni residenti e domiciliati in Melpignano da almeno un anno;

b)        appartenere prioritariamente ad una delle seguenti categorie: pensionati, disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, giovani di età inferiore ai 35 anni;

c)         non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;

d)        avere un I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità con valore massimo fissato con deliberazione della Giunta Comunale e revisionabile periodicamente con analogo provvedimento.

2.         Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi il Comune si riserva di definire il numero di lotti da assegnare ad uno o più dei seguenti soggetti:

a)        scuole di Melpignano;

b)        associazioni od enti no profit di promozione sociale del territorio, interessati a svolgere attività legate all’orticoltura, coinvolgendo attivamente persone in situazioni economiche e sociali difficoltose.

1.         La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione, il lotto in oggetto sarà nuovamente disponibile per nuove assegnazioni.

2.         Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all’art. 2.

3.         Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare ogni singolo caso.

4.         L’assegnazione è revocabile in qualsiasi momento per esigenze dell’amministrazione comunale, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell’ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l’assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Melpignano decade automaticamente dall’assegnazione del lotto.

 


  • Regolamento Comunale