Per “orto
sociale” s’intende un appezzamento di terreno che il Comune concede in uso a
fini sociali, su area comunale all’uopo destinata, ai soggetti, come in seguito
individuati, che ne facciano richiesta, con l’obiettivo di favorirne un
utilizzo a carattere di auto sostentamento, per permettere a fasce deboli della
popolazione di affrontare difficoltà economiche ed incentivarne un uso ricreativo ed aggregativo tra gruppi di
cittadini.
L’orto sociale è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, frutti minori e fiori.
1.
Gli orti sociali vengono
assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
essere cittadini/e
maggiorenni residenti e domiciliati in Melpignano da almeno un anno;
b)
appartenere prioritariamente
ad una delle seguenti categorie: pensionati,
disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, giovani di età inferiore
ai 35 anni;
c)
non avere la
proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno
coltivabile nel territorio comunale;
d)
avere un I.S.E.E.
(Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità con
valore massimo fissato con deliberazione della Giunta Comunale e revisionabile
periodicamente con analogo provvedimento.
2.
Al fine di
realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi il Comune si
riserva di definire il numero di lotti da assegnare ad uno o più dei seguenti
soggetti:
a)
scuole di Melpignano;
b)
associazioni od
enti no profit di promozione sociale del territorio, interessati a svolgere
attività legate all’orticoltura, coinvolgendo attivamente persone in situazioni
economiche e sociali difficoltose.
1.
La concessione ha
durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei
concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione, il
lotto in oggetto sarà nuovamente disponibile per nuove assegnazioni.
2.
Entro i tre mesi
precedenti la scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il
rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i
requisiti indispensabili, riportati all’art. 2.
3.
Tale facoltà è
esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione
di valutare ogni singolo caso.
4.
L’assegnazione è
revocabile in qualsiasi momento per esigenze dell’amministrazione comunale, con
preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell’ufficio comunale
preposto. Nel momento in cui l’assegnatario trasferisca la residenza fuori del
Comune di Melpignano decade automaticamente dall’assegnazione del lotto.