Il matrimonio celebrato davanti ad un
ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con
Il Concordato Lateranense del 1929 è
stato modificato dall’Accordo ratificato con legge 25-3-1985, n.121.
Per la materia matrimoniale, tale
Accordo ha ribadito il principio del Concordato del 1929, consistente nel riconoscimento
degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme di diritto
canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello
stato civile, previe pubblicazioni di matrimonio.
In sintesi, i momenti procedurali
giuridicamente rilevanti del matrimonio canonico-civile sono i seguenti:
a)
la richiesta
delle pubblicazioni civili da parte del parroco, davanti al quale il matrimonio
sarà celebrato;
b)
il rilascio da
parte dell’ufficiale di stato civile del certificato attestante l’inesistenza
di cause che si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli
effetti civili;
c)
la richiesta
della trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile da
parte del parroco celebrante;
d)
la trascrizione
nei registri di matrimonio dell’atto di cui sopra.
L’ufficiale dello stato civile non darà
corso alla trascrizione dell’atto di matrimonio nei seguenti casi:
a)
quando gli sposi
non rispondono ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la
celebrazione;
b)
quando sussiste
fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile,
dovendosi intendere per tale:
1)
l’essere uno dei
contraenti interdetto per infermità mentale;
2)
la sussistenza
tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3)
gli impedimenti
derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
La trascrizione è tuttavia ammessa
quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non
potrebbe essere più proposta.
Qualora il matrimonio sia stato
celebrato senza la effettuazione della pubblicazione civile, o senza che ne sia
stata autorizzata la omissione, e venga chiesta la trascrizione entro 5 giorni
dalla celebrazione o tardivamente, l’ufficiale dello stato civile dovrà
procedere all’accertamento della insussistenza di impedimenti non derogabili,
non più ormai, per il mezzo della pubblicazione in senso proprio, ma invece,
per la via degli adempimenti prescritti dall’art. 13 della legge n. 847/1929.
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