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Matrimonio concordatario

Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali in materia.

Il Concordato Lateranense del 1929 è stato modificato dall’Accordo ratificato con legge 25-3-1985, n.121.

Per la materia matrimoniale, tale Accordo ha ribadito il principio del Concordato del 1929, consistente nel riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme di diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni di matrimonio.

In sintesi, i momenti procedurali giuridicamente rilevanti del matrimonio canonico-civile sono i seguenti:

a)    la richiesta delle pubblicazioni civili da parte del parroco, davanti al quale il matrimonio sarà celebrato;

b)   il rilascio da parte dell’ufficiale di stato civile del certificato attestante l’inesistenza di cause che si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili;

c)    la richiesta della trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile da parte del parroco celebrante;

d)   la trascrizione nei registri di matrimonio dell’atto di cui sopra.

L’ufficiale dello stato civile non darà corso alla trascrizione dell’atto di matrimonio nei seguenti casi:

a)    quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;

b)   quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile, dovendosi intendere per tale:

1)        l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità mentale;

2)        la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3)        gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

Qualora il matrimonio sia stato celebrato senza la effettuazione della pubblicazione civile, o senza che ne sia stata autorizzata la omissione, e venga chiesta la trascrizione entro 5 giorni dalla celebrazione o tardivamente, l’ufficiale dello stato civile dovrà procedere all’accertamento della insussistenza di impedimenti non derogabili, non più ormai, per il mezzo della pubblicazione in senso proprio, ma invece, per la via degli adempimenti prescritti dall’art. 13 della legge n. 847/1929.

Si richiede, pertanto, che la pubblicità sia effettuata presso la Casa comunale nei cui registri la trascrizione dovrebbe essere eseguita e presso quella del luogo di residenza degli sposi, se diverso; che l’affissione dell’avviso duri per i prescritti 10 giorni.


  • DPR N.396/2000

Entro 180 giorni dalle pubblicazioni

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