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Acquistodi cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di cittadinanza del genitore

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, si considera legalmente residente in Italia colui che soddisfi le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia (d.lgs. 286/98 e successive modifiche) e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (R.D. 1238/39).

Cittadinanza italiana per nascita

Spetta a chi sia:

  1. figlio di padre o madre cittadini;
  2. nato in Italia da genitori entrambi ignoti o apolidi;
  3. nato in Italia da genitori stranieri, se secondo la legge dello Stato a cui appartengono non gli viene trasmessa la loro cittadinanza;
  4. figlio di ignoti trovato in Italia, se non si provi che possieda altra cittadinanza.
Cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, quando il genitore sia italiano

Spetta al riconosciuto se il riconoscimento o la dichiarazione sono avvenuti quando è minorenne.
Se invece il riconosciuto è maggiorenne, conserva la cittadinanza già posseduta, ma può dichiarare (entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione, oppure dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero equivalente) di scegliere la cittadinanza italiana.

Figli minori di cittadini italiani: caso particolare

Se i loro genitori sono cittadini italiani per acquisto o riacquisto (quindi, non per nascita o per riconoscimento della filiazione) e convivono con essi, acquistano a loro volta la cittadinanza italiana; ma, al raggiungimento della maggiore età, possono rinunciarvi se possiedono altra cittadinanza.


  • Legge n. 91/1992
  • Legge 94/2009

La procedura si conclude quando sono state  verificate tutte  le condizioni per rilasciare l'attestazione da parte del Sindaco

Non è previsto nessun pagamento per la procedura