Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, si considera legalmente residente in Italia colui che soddisfi le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia (d.lgs. 286/98 e successive modifiche) e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (R.D. 1238/39).
Spetta a chi sia:
Spetta al riconosciuto se il riconoscimento o la dichiarazione sono avvenuti quando è minorenne.
Se invece il riconosciuto è maggiorenne, conserva la cittadinanza già
posseduta, ma può dichiarare (entro un anno dal riconoscimento o dalla
dichiarazione, oppure dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento
straniero equivalente) di scegliere la cittadinanza italiana.
Se i loro genitori sono cittadini italiani per acquisto o riacquisto (quindi, non per nascita o per riconoscimento della filiazione) e convivono con essi, acquistano a loro volta la cittadinanza italiana; ma, al raggiungimento della maggiore età, possono rinunciarvi se possiedono altra cittadinanza.
La procedura si conclude quando sono state verificate tutte le condizioni per rilasciare l'attestazione da parte del Sindaco
Non è previsto nessun pagamento per la procedura