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Acquisto di cittadinanza italiana per decreto presidente della repubblica o decreto ministero interno

La cittadinanza italiana può essere concessa per naturalizzazione allo straniero residente legalmente nel territorio italiano per un periodo variabile in relazione alle qualità o agli status posseduti (art.9, legge 5 febbraio 1992 n.91).

Nella valutazione dell'interesse pubblico particolare rilievo assume la condotta tenuta dall’interessato, il livello di integrazione nel tessuto sociale, la posizione reddituale e l’assolvimento dei correlati obblighi fiscali e infine la volontà inequivocabile di entrare a far parte della comunità italiana.

La cittadinanza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell'Interno. La relativa domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura della provincia di residenza.

Le condizioni previste dalla legge per la concessione della cittadinanza devono permanere fino al giuramento, che deve essere prestato entro 6 mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza. L’art 11 della legge 5 febbraio 1992 n.91 prevede l’istituto della doppia cittadinanza dando la possibilità per il cittadino italiano di rinunciarvi qualora risieda già all’estero o vi stabilisca la residenza..

Il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione era di quarantotto mesi (quattro anni) (art.9-ter legge 5 febbraio 1992 n.91, introdotto dall'art.14, comm 1, lett.c), D.L. 113/18) dalla data di presentazione della domanda (art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.362)Il nuovo Decreto Legge in materia di immigrazione (D.L. n.130/20), attualmente in corso di conversione in legge in Parlamento, ha ridotto questo temine a trentasei mesi, ma solo per le domande di cittadinanza che verranno presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.  

Il termine per la definizione del procedimento amministrativo può essere sospeso per la necessità motivata di acquisire informazioni, o documentazione integrativa, non già in possesso dell'Amministrazione, né acquisibili da altre Amministrazioni. Il Ministero dell’Interno, inoltre, con la Circolare del 17 maggio 2011 n.6415, ha richiamato le Prefetture al rispetto dei termini fissati dalla legge.


  • Legge n. 91/1992
  • DPR n.572/1993
  • Legge 94/2009

Entro 180 giorni dalla notifica  del decreto di acquisto della cittadinanza viene fissato un appuntamento per prestare il giuramento e trascrivere  il decreto stesso nei registri di cittadinanza del comune

Una marca da  bollo da 16€ per la notifica del decreto