La
cittadinanza italiana può essere concessa per
naturalizzazione allo straniero residente legalmente nel territorio
italiano per un periodo variabile in relazione alle qualità o agli status
posseduti (art.9, legge 5 febbraio 1992 n.91).
Nella
valutazione dell'interesse pubblico particolare rilievo assume la condotta
tenuta dall’interessato, il livello di integrazione nel tessuto sociale, la posizione
reddituale e l’assolvimento dei correlati obblighi fiscali e infine la volontà
inequivocabile di entrare a far parte della comunità italiana.
La
cittadinanza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito
il Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell'Interno. La relativa
domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata
alla Prefettura della provincia di residenza.
Le
condizioni previste dalla legge per la concessione della cittadinanza devono
permanere fino al giuramento, che deve essere prestato entro 6 mesi dalla
notifica del decreto di concessione della cittadinanza. L’art 11 della legge 5 febbraio 1992 n.91
prevede l’istituto della doppia cittadinanza dando la possibilità per il
cittadino italiano di rinunciarvi qualora risieda già all’estero o vi
stabilisca la residenza..
Il termine
per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione
della cittadinanza per naturalizzazione era di quarantotto mesi (quattro
anni) (art.9-ter legge 5 febbraio 1992 n.91, introdotto dall'art.14, comm 1,
lett.c), D.L. 113/18) dalla data di presentazione della domanda (art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n.362). Il nuovo Decreto Legge in materia di immigrazione (D.L.
n.130/20), attualmente in corso di conversione in legge in
Parlamento, ha ridotto questo temine a trentasei mesi, ma solo per le
domande di cittadinanza che verranno presentate a partire dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione.
Il
termine per la definizione del procedimento amministrativo può
essere sospeso per la necessità motivata di acquisire informazioni, o
documentazione integrativa, non già in possesso dell'Amministrazione, né
acquisibili da altre Amministrazioni. Il Ministero dell’Interno, inoltre,
con la Circolare del 17 maggio 2011 n.6415, ha
richiamato le Prefetture al rispetto dei termini fissati dalla legge.
Entro 180 giorni dalla notifica del decreto di acquisto della cittadinanza viene fissato un appuntamento per prestare il giuramento e trascrivere il decreto stesso nei registri di cittadinanza del comune
Una marca da bollo da 16€ per la notifica del decreto